L’assegno di natalità, detto anche “Bonus Bebè” è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
L’assegno spetta ai cittadini, italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno.
Non rari i casi di famiglie straniere che si sono viste rigettare la domanda presentata all’Inps con nota così motivata: “… non risulta in possesso di idoneo titolo di soggiorno”.
Questo Studio Legale, da sempre al fianco delle categorie più deboli, ha riportato importanti vittorie riuscendo ad ottenere pronunce che hanno accertato la natura discriminatoria della condotta dell’INPS.
La tesi degli avvocati Monica Cioffi e Mario Della Porta è stata pienamente condivisa dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea che con la recentissima sentenza del 2 settembre 2021 relativa alla causa n. 350-2020, interpellata in via pregiudiziale dalla Corte Costituzionale italiana ha chiarito che “L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa.”
Pertanto, alla luce della pronuncia della Corte di giustizia, la condotta dell’INPS, che nega agli stranieri l’assegno di natalità di cui all’art. 1/125 L. n. 190/14 sul presupposto del non possesso del permesso di soggiorno CE come soggiornante di lungo periodo, è discriminatoria ed in violazione della direttiva UE 2011/98 – recepita dallo Stato italiano con il D.lgs. n. 40/14.
Ciò detto, l’INPS dovrà riconoscere il bonus bebè e l’assegno di maternità agli stranieri a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno posseduta.
Gli interessati, per evitare prescrizioni del relativo diritto, dovranno avanzare richiesta formale, diffidando e mettendo in mora l’INPS.
Volendo, potranno farsi assistere per questo ed altri incombenti da questo Studio Legale.