Problemi con l’Agenzia delle Entrate –Riscossione?
Attraverso un accesso agli atti è possibile verificare la sussistenza di debiti e capire se ci siano dei debiti prescritti e se le cartelle di pagamento o gli avvisi di accertamento a cui si riferisce il debito siano stati correttamente notificati.
Molti sono i casi di ipoteche o pignoramenti basati su debiti prescritti o con notifiche errate, con la conseguenza che la riscossione avviene in mancanza di un valido titolo avente efficacia esecutiva.
Frequenti, ad esempio, i casi di cartelle di pagamento depositate presso la Casa Comunale a causa della temporanea assenza del contribuente destinatario.
Ebbene, in questa ipotesi il messo notificatore deve, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.:
- collocare l’atto in una busta chiusa e sigillata, e depositarla presso il Comune nel quale la notifica va eseguita;
- affiggere sulla porta dell’abitazione l’avviso dell’avvenuto deposito (in busta chiusa e sigillata, per garantirne la privacy);
- dare ulteriore notizia dell’avvenuto deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed annotarne sulla relata di notifica gli estremi (numero di raccomandata) accanto alle ragioni che gli hanno impedito la notifica in mani proprie o nel suo domicilio ex artt. 138 e 139 c.p.c.
In molte cause patrocinate da questo Studio legale, contrariamente a ciò, la notifica delle cartelle di pagamento veniva effettuata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa con la conseguente declaratoria di nullità della cartella esattoriale e dei successivi atti.
Gli interessati, per una verifica della posizione debitoria ex Equitalia ed individuare la migliore tutela del patrimonio volendo, potranno farsi assistere per questo e per ricorsi avverso cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, fermi auto, pignoramenti ed ipoteche.