Aderendo al maggioritario orientamento giurisprudenziale, le SS.RR. della Corte dei Conti – con la recente sentenza n.12/2021, hanno confermato l’aliquota del 2,44% annuo anche per i militari con -15 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995.
Dall’esame delle determine pensionistiche è emerso che l’INPS attribuiva ai congedati con il c.d. sistema misto le percentuali previste per il personale civile dall’art. 44 del D.P.R. n.1092/1973, anziché quello – decisamente più favorevole – previsto dall’art. 54 per il trattamento di quiescenza del personale militare.
La più favorevole aliquota di rendimento annuo del 2,44% si applica ai pensionati dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Forze Armate che vantino un servizio utile non superiore ai 18 anni al 31.12.1995 ed il proprio trattamento pensionistico sia stato determinato dall’INPS con il sistema misto
Come sopra annunciato, alla luce della recente pronuncia, appare chiaro che l’aliquota più favorevole dovrà essere riconosciuta anche a coloro che possono contare – al 31 dicembre 1995 – su un’anzianità contributiva inferiore ai 15 anni.
Dall’errata applicazione dell’aliquota pensionabile spettante, è pacifico il diritto di chiedere il ricalcolo della propria pensione, oltre agli arretrati maturati con interessi e rivalutazione su ciascun rateo.
Numerosi le sentenze ottenute da questo Studio legale che hanno accolto i ricorsi per il ricalcolo del trattamento pensionistico con conseguente aumento dei futuri ratei mensili e riconoscimento degli arretrati dalla data di pensionamento.
Gli interessati, per evitare prescrizioni del relativo diritto, dovranno avanzare richiesta formale di ricalcolo della loro pensione, diffidando e mettendo in mora l’INPS.
Volendo, potranno farsi assistere per questo ed altri incombenti da questo Studio legale.