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Domande più frequenti
Chi può avviare un ricorso per il ricalcolo del trattamento pensionistico con il riconoscimento del coefficiente previsto dall'art. 54 DPR 1092/1973?
La presente iniziativa legale è rivolta al solo personale militare ovvero ai SOLI (ex) appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, e alle Forze Armate andati in pensione col sistema c.d. misto (retributivo fino al 31/12/1992 e poi contributivo) – avendo essi un’anzianità utile di servizio, alla data del 31.12.1995, inferiore ai 18 (diciotto) anni.
Cosa occorre per avviare un ricorso per il ricalcolo del trattamento pensionistico con il riconoscimento del coefficiente previsto dall'art. 54 DPR 1092/1973?
Per chiedere informazioni è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@studiolegalecioffidellaporta.com, avendo cura di allegare il proprio MODELLO INPS SM 5007 (si tratta di un atto composto da quattro pagine attraverso cui l’INPS indica il regime di calcolo adottato per determinare la pensione).
Nel caso in cui la quota retributiva della pensione sia stata calcolata con una aliquota errata, l’interessato, presa visione delle condizioni proposte, potrà scegliere di aderire al ricorso sottoscrivendo il preventivo di incarico ricevuto che dovrà essere spedito con raccomandata a./r. presso l’indirizzo dello Studio, unitamente al provvedimento (anche provvisorio) di liquidazione della pensione, alla procura speciale con fotocopia di un documento d’identità e infine, alla distinta attestante il bonifico effettuato.
Il rapporto di mandato si formalizzerà all’atto della ricezione dell’incarico sottoscritto.
Chi può presentare ricorso TFS?
Tutto il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri (compresi i Forestali), della Guardia di Finanza e delle FF.AA cessato dal servizio a domanda (con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile), qualora dalla verifica del prospetto di liquidazione del TFS verificasse il mancato computo nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, può richiedere il ricalcolo del TFS.
Cosa occorre per avviare un ricorso per il ricalcolo TFS
Per richiedere il ricalcolo del TFS sarà necessario inviare apposita diffida all’INPS e, all’esito del diniego dell’amministrazione, proporre ricorso amministrativo al TAR.
Per un esame della documentazione e per avere informazioni scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@studiolegalecioffidellaporta.com indicando nel corpo della comunicazione i dati anagrafici e la residenza, specificando la sede di servizio al momento del congedo, la data del congedo, la data liquidazione del TFS ed infine, l’età anagrafica posseduta all’atto del congedo e gli anni di servizio maturati.
Si prega, altresì, di allegare alla sopra detta mail, anche il modello SM 5007 rilasciato dall’Inps all’atto o successivamente alpensionamento e il prospetto di liquidazione delTFS.
Valuteremo insieme l’opportunità o meno di agire in giudizio innanzi al TAR competente.
Quali benefici è possibile ottenere in caso di accoglimento del ricorso?
Si evidenzia che il mancato computo dei sei scatti nella liquidazione dell’indennità di buonuscita comporta un danno per il pensionato che secondo una stima, ovviamente generale e soggetta ad oscillazioni in ragione delle peculiarità di ogni singolo caso, ammonta a circa € 10.000,00 lorde.
Chi può presentare ricorso per la mancata attuazione della previdenza complementare?
Il ricorso può essere presentato dal personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (Polizia di Stato, Polizia locale, Polizia Penitenziaria, Polizia provinciale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Guardie Particolari Giurate) per ottenere il risarcimento dei danni per la mancata attuazione della previdenza complementare prevista dalla Legge n. 448/1998 con lo scopo di ridurre il danno conseguente alla progressiva riduzione delle pensioni.
Quali requisiti sono necessari per ottenere il risarcimento dei danni per la mancata attuazione della previdenza complementare?
Al suddetto ricorso può aderire chiunque appartenga alle seguenti amministrazioni: Polizia di Stato, Polizia locale, Polizia Penitenziaria, Polizia provinciale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Guardie Particolari Giurate e che:
- siano stati posti in quiescenza con sistema misto e con sistema contributivo;
- per coloro che sono ancora in servizio e che saranno posti in quiescenza con sistema misto – meno di 18 anni contributivi al 1995, o con sistema contributivo – nessuna anzianità contributiva al 31.12.1995;
- infine, possono partecipare al ricorso sia il personale riformato e sia chi sia andato via a domanda o per raggiunti limiti di età.
Cosa occorre per avviare un ricorso per ottenere ilrisarcimento danni per la mancata attuazione delle previdenza complementare?
Per richiedere il risarcimento danni sarà necessario inviare apposita diffida all’INPS e, all’esito del diniego dell’amministrazione, proporre ricorso amministrativo al TAR.
Per un esame della documentazione e per avere informazioni scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@studiolegalecioffidellaporta.com indicando nel corpo della comunicazione i propri dati anagrafici e la residenza, specificando:
– l’amministrazione nella quale presta o ha prestato servizio;
– la data assunzione;
– la sede o l’ufficio attuale di servizio;
– l’età anagrafica al congedo e la sede/ufficio al momento congedo;
– il totale di anni di servizio al momento del congedo
– il ruolo/qualifica alla data di assunzione e il ruolo/qualifica alla data di adesione al ricorso.
Infine, è necessario, specificare la data di liquidazione del TFS o se lo stesso non sia stato ancora liquidato.
In alternativa, è possibile inviare la determina pensione (per il personale in pensione) o estratto conto previdenziale o attestato di servizio o altro documento da cui si evince la data di arruolamento (per il personale in servizio).
Valuteremo insieme l’opportunità o meno di agire in giudizio innanzi al TAR competente.
Quali benefici è possibile ottenere in caso di accoglimento del ricorso?
Il ricorso dovrà essere supportato da una perizia di parte che dimostri il reale danno patito a causa del mancato avvio della previdenza complementare e della perdita di chance che avrebbe consentito di poter rivalutare la propria posizione contributiva versando quote volontarie deducibili dal reddito annuo complessivo nei limiti massimi consentiti dalla legge (attualmente € 5.164,57).
L’importo del risarcimento potrà variare a seconda degli anni decorrenti dal danno patito (non prima del 1996 per il personale in regime pensionistico misto/contributivo) e del trattamento economico lordo decorrente dalla data del beneficio. In media, si potrebbe quantificare un risarcimento tra i 10.000 e i 15.000 euro.