Si segnala una recente pronuncia del Consiglio di Stato (ordinanza n. 4682 del 31.08.2021) che conferma il diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei 6 scatti stipendiali del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.
Come oramai noto, l’Inps, nella determinazione del TFS per il personale militare e di Polizia, commette l’errore ricorrente della mancata inclusione dei sei scatti per il personale cessato dal servizio a domanda con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Il Consiglio di Stato, già con sentenza n. 1231 del 21 febbraio 2019, aveva confermato che anche al personale che cessa dal servizio per anzianità con un’età di 55 anni e 35 di servizio effettivo, spettano i 6 scatti sul TFS, specificando, altresì, che il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, indicato all’art. 6 bis, comma 2, secondo periodo del D.l. n. 387/1987, non comportava alcuna decadenza.
Da ultimo, con la recente ordinanza n. 4682 del 31.08.2021, il Consiglio di Stato – rigettando la domanda cautelare dell’INPS, ha spianato la strada verso il riconoscimento – pieno ed effettivo, del diritto alla riliquidazione del TFS, con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.
Per ottenere il ricomputo del TFS è necessario proporre ricorso.
L’oggetto del ricorso è teso a rivendicare in sede giurisdizionale la riliquidazione della buonuscita, inclusiva dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis D.L. n. 387/1987.
Il ricorso può essere proposto dal personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Esercito ecc).
L’inclusione dei sei scatti sul TFS è legato al possesso di due specifici requisiti:
1) età anagrafica pari o superiore a 55 anni;
2) almeno 35 anni di servizio utile contributivo.
Il requisito dell’età anagrafica e del servizio non sono alternativi ma devono entrambi sussistere all’atto del congedo.
Gli interessati per evitare prescrizioni del relativo diritto – che si prescrive nel termine di cinque anni, ex art. 20 del D.P.R. n. 1032/197, dovranno avanzare richiesta formale, diffidando e mettendo in mora l’INPS.
Ciò nonostante, lo Studio intende assumere il patrocinio anche di coloro il cui diritto potrebbe essere caduto in prescrizione per violazione del “principio del legittimo affidamento”.
Lo studio propone il ricorso sia in forma singola che collettiva.
Per maggiori informazioni circa il reale beneficio economico conseguente ad una decisione che accerti il diritto al ricomputo del TFS e per ricevere un preventivo di adesione è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica m.cioffi@studiolegalecioffidellaporta.com