La presente iniziativa legale è rivolta agli ex appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria ed ex Corpo Forestale) e ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) al fine di accertare il diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dalla disposizione citata.
In base all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 i sei scatti stipendiali devono essere computati nel calcolo dell’indennità di buonuscita quando la cessazione dal servizio avviene:
1) per il raggiungimento del limite di età;
2) per permanente inabilità al servizio;
3) per decesso;
4) a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Accade tuttavia che l’INPS, nella prassi e contrariamente alla disposizione legislativa, non applichi i sei scatti stipendiali al momento della liquidazione del TFS quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, pur in presenza dei requisiti anagrafici (55 anni) e di servizio (35 anni di servizio utile) previsti dalla norma.
Invero, anche la giurisprudenza appare oramai concorde nel riconoscere i sei scatti ai fini del calcolo del TFS anche in caso di accesso alla pensione a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età congiuntamente ai 35 anni di servizio utile.
Alla luce di quanto esposto, è opportuno che tutto il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri (compresi i Forestali), della Guardia di Finanza cessato dal servizio a domanda, verifichi l’inserimento dei sei scatti nella base di calcolo del TFS. A riguardo, si evidenzia che in materia è prevista la prescrizione quinquennale del diritto ai sensi dell’art. 20 del DPR 1092/1973.
Qualora la verifica del prospetto di liquidazione del TFS confermasse il mancato computo nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, sarà necessario inviare apposita diffida all’INPS e, all’esito del diniego, proporre ricorso amministrativo al TAR.
Perché ricorrere?
Il ricorso mira ad incrementare l’indennità di buonuscita ponendo rimedio all’ingiustizia determinata dalla mancata inclusione, da parte dell’Inps, dei sei scatti nel calcolo di liquidazione del TFS, il cui mancato computo ha comportato un danno per il pensionato che, secondo una stima, va dai 9.000,00 ai 13.000,00 euro lordi.
Chi può ricorrere?
Gli ex appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria ed ex Corpo Forestale) e ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) che all’atto del congedo siano in possesso di due specifici requisiti:
1) età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque (55) anni;
2) almeno trentacinque (35) anni di servizio utile contributivo.
Detti requisiti non sono alternativi ma devono entrambi sussistere all’atto del congedo.
Come ricorrere?
Lo studio curerà sia la fase amministrativa che quella giurisdizionale sino alla liquidazione delle somme.
Gli interessati possono scrivere una e-mail all’indirizzo info@studiolegalecioffidellaporta.com, specificando all’oggetto “Riliquidazione TFS” ed avendo cura di indicare nel testo i dati anagrafici, la sede di servizio al momento del congedo ed il Corpo di appartenenza.
Si prega, altresì, di allegare alla mail, il modello SM 5007 rilasciato dall’Inps all’atto o successivamente al pensionamento e il prospetto di liquidazione del TFS.
L’invio della mail non è vincolante, infatti, l’interessato, presa visione dei costi e condizioni proposte nel conferimento incarico, redatto in modo chiaro e trasparente, al fine di garantire al Cliente l’esatta individuazione dei costi nel loro ammontare, potrà scegliere se aderire spedendo la modulistica ricevuta debitamente sottoscritta.
Si assicura che l’invio da parte dell’interessato della mail recante la richiesta di informazioni corredata dei dati anagrafici non è vincolante e come tale non farà sorgere alcun rapporto di mandato che, viceversa, si costituirà solo a seguito della ricezione della modulistica sottoscritta.
Resta inteso che in caso di mancata adesione tutti i dati forniti saranno cancellati.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Avv. Mario Della Porta Avv. Monica Cioffi