L’articolo 16 della legge n. 78 del 1983 dispone che “il Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire un’indennità di impiego operativo supplementare agli ufficiali e sottufficiali che prestano servizio in via continuativa presso stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocati sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonché altre installazioni ed infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali”.
Di recente, il Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di consentire una più agevole corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, c.d. Indennità di disagiata sede, al personale avente diritto, ha emanato il D.I. 14 dicembre 2021, quale provvedimento unico, completo e aggiornato volto alla definizione delle infrastrutture militari attualmente esistenti a cui è riconnessa la corresponsione della stessa indennità.